Statuto dell’Associazione “EVA Onlus”
Articolo 1 – Costituzione e sede
E’ costituita l’Associazione “EVA Onlus” – la cui precedente denominazione era “Il Colosseo – A.N.S.P.I. E.V.A.” – da ora in avanti denominata “Associazione”.
L’Associazione ha sede in Camaiore (LU), in via IV Novembre n° 79.
Articolo 2 – Identità
L’Associazione si qualifica Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e Aps – Associazione di promozione sociale, per cui è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997 e a quelle della L. n. 383/2000. L’Associazione dichiara di ispirarsi, nella propria attività, ai valori cristiani, in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa Cattolica.
Articolo 3 – Missione
L’Associazione, nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge le proprie attività istituzionali in uno o più dei seguenti settori:
- Assistenza sociale e socio-sanitaria,
- Beneficienza,
- Istruzione,
- Formazione,
- Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
- Promozione della cultura e dell’arte,
- Tutela dei diritti civili.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di dette attività.
Articolo 4 – Attività
L’Associazione intende svolgere le seguenti attività:
- Gestione del centro residenziale per anziani autosufficienti e adulti con disagio sociale,
- Sostegno alle famiglie bisognose,
- Corsi di formazione,
- Collaborazione con le altre associazioni del territorio per la promozione del territorio stesso,
- Organizzazione e realizzazione di eventi per l’autofinanziamento
- Attività di sostegno scolastico,
- Progetti con il terzo mondo (borse lavoro, adozioni a distanza,…)
- Mostre, cineforum, concerti, incontri a tema…
Articolo 5 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e svolgimento delle proprie attività da:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione Europea e di organismi convenzionati;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 6 – Esercizio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere e presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell’esercizio e quello preventivo del successivo esercizio.
Articolo 7- Associati
L’Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Per divenire associati è necessario presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare e di fruire di tutte le attività e dei locali e mezzi associativi, nonché di essere eletti. Se maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Essi sono tenuti ad osservare l’Atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e tutte le delibere associative ed avranno diritto alla tessera sociale ed alla copertura assicurativa. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità, indegnità e mancata attiva partecipazione. La morosità e la mancata partecipazione verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. L’indegnità verrà sancita dall’Assemblea degli associati.
L’Associato, che non abbia più i requisiti richiesti dal presente Statuto, verrà automaticamente escluso dall’Associazione; l’esclusione verrà constatata e resa operativa dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche associative, ed ogni forma di collaborazione prestata dagli associati, devono intendersi esclusivamente a titolo volontario e gratuito, con diritto soltanto ad eventuale rimborso spese effettivo per le attività prestate.
Articolo 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione :
- L’Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- L’Assistente spirituale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 9 – L’Assemblea degli associati
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si svolge almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
Spetta all’Assemblea degli associati:
- La deliberazione concernente gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- L’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- L’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- L’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- L’approvazione delle relazioni, consuntiva e preventiva, delle attività associative;
- L’approvazione dei regolamenti interni Regolamento interno;
- La modifica dello Statuto, con la presenza di almeno due terzi degli associati: in seconda convocazione la modifica può essere fatta qualunque sia il numero degli intervenuti e le modifiche devono essere approvate a maggioranza assoluta degli
associati presenti in assemblea;
- La trasformazione e lo scioglimento dell’Associazione;
- Quant’altro alla stessa sia demandato dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento interno.
L’Assemblea degli associati viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio, a maggioranza assoluta, lo riterrà opportuno, o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, dovrà essere affisso nella bacheca sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e dovrà oppure potrà essere comunicato agli associati tramite comunicazione scritta o anche e-mail.
La partecipazione all’Assemblea avviene personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro associato in regola con i versamenti delle quote associative che comunque non può essere portatore di più di due deleghe.
La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Sta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il suo intervento ed in genere il regolare funzionamento dell’adunanza e della validità delle deliberazioni che in essa sono assunte.
L’Assemblea è validamente costituita e deliberata con le maggioranze previste dell’art. 21 del Codice Civile; tutte le deliberazioni sono prese a scrutinio dall’art. 21 del Codice Civile. Tutte le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, l’elezione delle cariche associative si effettua a scrutinio segreto. Su proposta di un associato l’Assemblea può deliberare l’elezione a scrutinio palese. Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale a cura del Segretario.
Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da almeno cinque Consiglieri, con un massimo di nove di essi.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Da uno a tre coordinatori;
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Nel caso che venga a mancare uno dei componenti del Consiglio Direttivo decide di reintegrarlo o meno, nominando il primo dei non eletti fino alla scadenza del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo di riunisce:
- Tutte le volte che il Presidente (o il Vicepresidente in sua vece) lo ritiene opportuno;
- Tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine i bilanci e l’ammontare delle quote associative;
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri deliberativi ed esecutivi, senza limitazione alcuna per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente può esercitare i suoi poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione; il Presidente ha il potere di emettere e firmare mandati di pagamento e gli assegni sul conto corrente bancario dell’Associazione.
Il Consiglio potrà eventualmente delegare questo potere ad altri membri del Consiglio stesso.
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua impossibilità.
Il Segretario si occupa dell’ordinario funzionamento dell’Associazione, della tenuta dell’archivio sociale e redige i verbali delle riunioni.
Il Tesoriere aggiorna i libri contabili e sociali, ottemperando a tutte quelle mansioni che sono di norma di sua competenza.
I Coordinatori dirigono le attività dei rispettivi settori.
I Consiglieri collaborano per la maggiore gestione dell’Associazione.
Articolo 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’amministrazione dell’Associazione è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea esternamente che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una relazione annuale sui bilanci; potranno accertare la consistenza di cassa e la consistenza del patrimonio sociale e potranno provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Articolo 12 – L’Assistente Spirituale
L’Assistente spirituale proposto, dal Consiglio Direttivo in carica, all’Ordinario Diocesano dell’Arcidiocesi di Lucca, per la durata di tre anni, in corrispondenza del proprio mandato rinnovabile, avrà il compito di verificare che le attività svolte dall’Associazione siano in diretta sintonia con i principi cristiani a cui la stessa s’ispira, assicura la piena comunione con la Chiesa (Diocesi, Parrocchie, Enti e Associazioni ecclesiastiche), garantendo l’integrità della persona e la disciplina ecclesiastica; inoltre si occupa della cura pastorale e spirituale dei membri dell’Associazione, della comunione nell’intera Associazione tra i membri stessi e la comunità locale parrocchiale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati, coopera alla predisposizione dei programmi annuali di attività e propone per gli associati particolari iniziative di carattere spirituale.
Articolo 13 – Trasformazione e scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, e la sua eventuale anche parziale trasformazione possono essere decise, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli associati.
In caso di scioglimento, eventuali beni o somme all’attivo, saranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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